La cessione del quinto e il pignoramento dello stipendio o della pensione possono coesistere? Assolutamente si. In questo articolo introdurremo velocemente il significato di questi termini per poi capire con quali condizioni queste due realtà possano convivere.
Indice
Cessione del quinto. In cosa consiste?
Ne abbiamo ampiamente parlato qui ma per chi volesse un veloce riassunto, la cessione del quinto è una forma di prestito personale che viene ripagato attraverso diverse rate prelevate dal proprio stipendio o pensione, per un massimo del 20%
Pignoramento. Cos’è?
Per pignoramento si intende l’espropriazione forzata di beni nel caso in cui non si riesca a ripagare i propri debiti. In questo articolo prenderemo a riferimento solo il caso in cui avvenga il pignoramento della pensione o dello stipendio, anche questo per un massimo del 20%.

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Quali limiti ci sono in caso di cumulo tra pignoramento e cessione?

Se siete stati sottoposti a pignoramento durante una cessione del quinto in atto, sarete agevolati da determinate condizioni che andremo subito a vedere.
Innanzitutto è bene sapere che l’atto di pignoramento dello stipendio deve essere comunicato al datore di lavoro che ha l’obbligo di legge di comunicare al giudice l’ammontare dei debiti che ha nei confronti del suo dipendente, compresa la cessione del quinto.
Ma come funziona? La quota massima pignorabile è la metà dello stipendio meno la rata attribuita alla cessione del quinto. Ma per capirlo meglio, non c’è niente di meglio di un esempio pratico.
Mettiamo che Mario Bianchi abbia uno stipendio netto di 1500€ mensili, di cui 300€ (un quinto) sono decurtati per il pagamento della cessione. Purtroppo, gli vengono anche notificati uno o più pignoramenti che potranno ammontare a un massimo cumulabile di 1500€/2 – 400€ = 350€.
Ebbene sì, nel caso di più pignoramenti in atto, il limite massimo dovrà sempre essere rispettato, a meno che questi non abbiano la stessa causa. In questo caso avverrà l’accodo dei pagamenti, ovvero l’istituto finanziario non potrà procedere al secondo pignoramento dello stipendio fino a quando il primo non verrà estinto.
È importante sapere che richiedere la cessione del quinto non è un valido espediente per evitare un eccessivo pignoramento perché, per legge, il creditore può sempre procedere al pignoramento del TFR.

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Si può richiedere la cessione del quinto durante un pignoramento?
Anche in questo caso la risposta è sì. I limiti previsti dalla legge rimangono inalterati ma è possibile il verificarsi di due situazioni, a seconda del motivo che vi ha portato a richiedere la cessione del quinto:
• Estinzione: forse la possibilità più comune. In questo caso si utilizzerà una parte della liquidità ottenuta tramite la cessione del quinto per pagare il pignoramento.
• Cumulo: come abbiamo visto prima, una coesistenza tra pignoramento e cessione che, in totale, portano a una trattenuta dei due quinti dello stipendio.
È possibile richiedere un rinnovo della cessione del quinto in presenza di un pignoramento?
Ricordiamo che il rinnovo della cessione è ottenibile solo una volta trascorso il 40% del piano di ammortamento. Nuovamente, per capire meglio, faremo un esempio pratico: una cessione del quinto della durata di 10 anni (120 mesi) potrà essere rinnovata solo dopo 4 anni (48 mesi), avendone così pagato il 40% delle rate.
Nel caso in cui questo requisito sia rispettato, non ci dovrebbero essere problemi nel richiedere un rinnovo, anche in presenza di un pignoramento.
Cessione volontaria del quinto e pignoramento della pensione.

Come sappiamo, si può richiedere una cessione volontaria del quinto anche sulla propria pensione, così come è possibile pagare le rate di un pignoramento attraverso la stessa.
Anche in questo caso i due atti sono cumulabili ma con una limitazione in più: le due trattenute non devono superare il minimo vitale impignorabile, una sorta di tutela che permetta a un pensionato di avere sempre un fondo adibito alla sopravvivenza dello stesso.
Il minimo vitale impignorabile si calcola aumentando della metà la pensione sociale dell’anno (che nel 2020 ammonta a 459,83). Ancora una volta, facendo un esempio pratico, immaginiamo che il signor Rossi percepisca una pensione di 1000€ e, nel 2020, sia soggetto a un pignoramento mentre è in atto una cessione. Entrambe le rate verranno calcolate sullo stipendio meno il minimo vitale impignorabile, ovvero: 1000€ – (459,83 + 229,91) = 310,22€. Si procederà quindi a prelevare i due quinti di questa cifra risultante.
E se il creditore fosse l’Agenzia delle Entrate?
Nel caso in cui il creditore fosse l’Agenzia delle Entrate (Ex Equitalia), si aggiungerebbero dei limiti in più sull’ammontare delle rate. Infatti, per stipendi fino a 2.500,00€, il limite massimo prelevabile sarebbe di un decimo e non più un quinto.
Analogamente, nel caso di stipendi tra i 2.500,00€ e i 5.000,00€, il limite sarebbe di un settimo. Sopra i 5.000€ si tornerebbe alla regola di un quinto dello stipendio.