La Cessione del quinto è un prestito molto conveniente che permette di ottenere in tempi rapidi liquidità, rimborsando la somma erogata in comode rate mensili che non possono superare 1/5 dello stipendio. In questo articolo parleremo del rapporto della Cessione del quinto con il TFR. Che ruolo ha nell’erogazione del prestito? Cosa succede se il proprio TFR è bloccato? È possibile richiedere il finanziamento senza TFR? Vediamo insieme la risposta a queste e ad altre domande. Per altri approfondimenti vi invitiamo a visitare il nostro sito.
Indice
Cessione del quinto e TFR in garanzia
La formula più classica e quella maggiormente utilizzata: in pratica il lavoratore richiede il finanziamento utilizzando il proprio TFR come garanzia. In questo modo, qualora il dipendente venisse licenziato, il TFR coprirebbe il debito restante, rimanendo vincolato fino alla restituzione totale dello stesso.
L’unico caso in cui nessun ente, banca o istituto finanziario, possa avvalersi del TFR è a seguito del decesso del lavoratore. In questo caso entra in gioco l’assicurazione, che per legge deve essere stipulata prima dell’attivazione della Cessione del quinto.

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Cessione del quinto con TFR in fondo pensione
Come probabilmente saprete, all’inizio di un nuovo rapporto di lavoro è possibile scegliere se accantonare il proprio TFR in azienda, in un fondo pensione o, più recentemente, riceverlo mensilmente in busta paga. I primi due casi, al fine dell’ottenimento del prestito, non hanno differenze, è possibile usare come garanzia anche il TFR accantonato in un fondo pensione. Nel caso di licenziamento del richiedente, la finanziaria potrà richiederlo al fondo scelto.
Nel caso in cui il TFR fosse erogato mensilmente insieme allo stipendio, non sarà possibile usarlo come garanzia.
Dimissioni con Cessione del quinto e TFR
Abbiamo detto di come, in caso di dimissioni, l’ente che ha erogato il prestito possa avvalersi del TFR in garanzia. Ma come avviene, nel dettaglio?
A seguito della perdita del lavoro, da parte del richiedente, possono verificarsi due casi:
- La somma da restituire è più alta del TFR accumulato. In questo caso l’intero importo verrà utilizzato per il pagamento del debito rimanente e il lavoratore dovrà estinguere la parte eccedente attraverso un piano di rientro concordato con l’ente o trattenuta su un nuovo lavoro.
La somma da restituire è più bassa del TFR accumulato. In questo caso il TFR ripagherà completamente il debito e la parte eccedente verrà data al lavoratore.

Licenziamento con Cessione del quinto e TFR
In caso di dimissioni volontarie, quindi, il TFR servirà a ripagare il debito. Ma cosa accadrebbe nel caso di licenziamento da parte dell’azienda o del fallimento della stessa? L’ente erogante potrà rifarsi, oltre che sul TFR, anche sull’assicurazione stipulata in fase iniziale. Attenzione però, perché la compagnia assicurativa potrebbe decidere di rivalersi sul datore di lavoro, che sarà costretto a ripagarla una volta ottenuto un nuovo impiego.
Cessione del quinto con TFR bloccato
Nel caso in cui il proprio TFR sia bloccato, perché accantonato da meno di 8 anni o perché già richiesto come anticipo, non si potrà ottenere una nuova o un rinnovo della Cessione del quinto a meno del saldo del vecchio debito. Ma c’è una soluzione, richiedere la Cessione senza utilizzare il TFR come garanzia.
Cessione del quinto senza TFR
È possibile stipulare una Cessione del quinto senza vincolo TFR, anche se con alcune limitazioni. Potranno richiederla i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e un’anzianità di servizio dai 3 ai 6 mesi, che lavorano in un’azienda con più di 16 dipendenti. La garanzia, così, verrà coperta totalmente dall’assicurazione che, in caso di erogazione, si rifarà sul lavoratore.
Il processo rimane invariato ma la durata potrà essere di massimo 60 mesi (5 anni) e si dovrà richiedere una somma massima erogata inferiore, che varia da ente a ente.